venerdì 30 ottobre 2009

Salviamo l'acqua!

IL GOVERNO PRIVATIZZA L’ ACQUA e I BENI COMUNI
Con un decreto del 10 settembre scorso (D.L. 135/09, Art. 15) il Governo regala l’acqua ai privati: sottrae ai cittadini l’acqua potabile, il bene più prezioso, per consegnarlo, a partire dal 2011, agli interessi delle grandi multinazionali e farne un nuovo business per i privati.

Entro il prossimo 24 novembre 2009, il decreto che privatizza l’acqua potrebbe diventare legge.

Si tratta della definitiva mercificazione di un bene essenziale alla vita,
si tratta della definitiva consegna al mercato di un diritto umano universale
Si tratta di un provvedimento inaccettabile!

IMPEDIAMOLO !
FIRMA L’APPELLO ON-LINE: CAMPAGNA NAZIONALE “SALVA L’ACQUA” - IL GOVERNO PRIVATIZZA L’ ACQUA!


Grazie a tutti

«Laudato si', mi Signore,
per sor'acqua,
la quale è molto utile
et hù mele
et pretiosa
et casta.»
(San Francesco d'Assisi)

mercoledì 14 ottobre 2009

Sprofonda in questo tuo bel mare, libera il mondo. (L'Italia è un paese da distruggere)



P) Lei promette bene le dicevo, io probabilmente sbaglio. Comunque voglio darle un consiglio, «lei ha una qualche ambizione?»
A) Mmh, non so..
P) «E allora vada via!» Se ne vada dall'Italia, lasci l'Italia finché è in tempo. Cosa vuole fare? Il chirurgo?
A) Non lo so, non ho ancora deciso.
P) Qualsiasi cosa decida, vada a studiare a Londra, a Parigi... vada in America se ha le possibilità, ma lasci questo paese: «L'italia è un paese da distruggere, un posto bello e inutile, destinato a morire».
A) Cioè secondo lei tra poco ci sarà un'apocalisse?
P) E magari ci fosse: almeno saremmo tutti costretti a ricostruire, invece qui rimane tutto immobile, uguale, in mano ai dinosauri. Mi dia, retta vada via.
A) E lei allora Professore perché rimane?
P) Come perché? Mio caro «io sono uno dei dinosauri da distruggere».

La Meglio Gioventù - 2003 - Marco Tullio Giordana


Alla mia nazione
Non popolo arabo, non popolo balcanico, non popolo antico
ma nazione vivente, ma nazione europea:
e cosa sei? Terra di infanti, affamati, corrotti,
governanti impiegati di agrari, prefetti codini,
avvocatucci unti di brillantina e i piedi sporchi,
funzionari liberali carogne come gli zii bigotti,
una caserma, un seminario, una spiaggia libera, un casino!
Milioni di piccoli borghesi come milioni di porci
pascolano sospingendosi sotto gli illesi palazzotti,
tra case coloniali scrostate ormai come chiese.
Proprio perché tu sei esistita, ora non esisti,
proprio perché fosti cosciente, sei incosciente.
E solo perché sei cattolica, non puoi pensare
che il tuo male è tutto il male: colpa di ogni male.
Sprofonda in questo tuo bel mare, libera il mondo.

La religione del mio tempo - 1961 - Garzanti, Milano

mercoledì 7 ottobre 2009

Il cosiddetto "Lodo Alfano"

In questi ultimi tempi si sente spesso parlare di "lodo", di "giustizia, di "immunità" e di "impunità".
Propongo qui di seguito il
Disegno di Legge presentato dal Ministro della Giustizia Alfano,
che tratta di:
Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato.
...analizziamolo insieme
Art. 1.
1. Salvi i casi previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, i processi penali nei confronti dei soggetti che rivestono la qualità di Presidente della Repubblica, di Presidente del Senato della Repubblica, di Presidente della Camera dei deputati e di Presidente del Consiglio dei ministri sono sospesi dalla data di assunzione e fino alla cessazione della carica o della funzione. La sospensione si applica anche ai processi penali per fatti antecedenti l’assunzione della carica o della funzione.
  • Art. 90 della Costituzione Italiana:
    «Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.»
  • Art. 96 della Costituzione Italiana:
    «Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.»
2. L’imputato o il suo difensore munito di procura speciale può rinunciare in ogni momento alla sospensione.

3. La sospensione non impedisce al giudice, ove ne ricorrano i presupposti, di provvedere, ai sensi degli articoli
392 e 467 del codice di procedura penale, per l’assunzione delle prove non rinviabili.

4. Si applicano le disposizioni dell’articolo
159 del codice penale.

5. La sospensione opera per l’intera durata della carica o della funzione e non è reiterabile, salvo il caso di nuova nomina nel corso della stessa legislatura.

6. Nel caso di sospensione, quando la parte civile trasferisce l’azione in sede civile, i termini per comparire sono ridotti alla metà, e il giudice fissa l’ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all’azione trasferita.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il disegno di legge non parla, quindi, di "immunità" per le quattro più alte cariche dello Stato, ma esclusivamente di un "congelamento" dei processi fino a quando l'imputato detiene quella carica.

A voi le conclusioni
«I governi devono essere conformi
alla natura degli uomini governati.
»
(Giovanbattista Vico)