In questi ultimi tempi si sente spesso parlare di "lodo", di "giustizia, di "immunità" e di "impunità".
Propongo qui di seguito il
Disegno di Legge presentato dal Ministro della Giustizia Alfano,
che tratta di:
Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato.
...analizziamolo insieme
Art. 1.
1. Salvi i casi previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, i processi penali nei confronti dei soggetti che rivestono la qualità di Presidente della Repubblica, di Presidente del Senato della Repubblica, di Presidente della Camera dei deputati e di Presidente del Consiglio dei ministri sono sospesi dalla data di assunzione e fino alla cessazione della carica o della funzione. La sospensione si applica anche ai processi penali per fatti antecedenti l’assunzione della carica o della funzione.- Art. 90 della Costituzione Italiana:
«Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.» - Art. 96 della Costituzione Italiana:
«Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.»
2. L’imputato o il suo difensore munito di procura speciale può rinunciare in ogni momento alla sospensione.
3. La sospensione non impedisce al giudice, ove ne ricorrano i presupposti, di provvedere, ai sensi degli articoli 392 e 467 del codice di procedura penale, per l’assunzione delle prove non rinviabili.
4. Si applicano le disposizioni dell’articolo 159 del codice penale.
5. La sospensione opera per l’intera durata della carica o della funzione e non è reiterabile, salvo il caso di nuova nomina nel corso della stessa legislatura.
6. Nel caso di sospensione, quando la parte civile trasferisce l’azione in sede civile, i termini per comparire sono ridotti alla metà, e il giudice fissa l’ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all’azione trasferita.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata in vigore della presente legge.
8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il disegno di legge non parla, quindi, di "immunità" per le quattro più alte cariche dello Stato, ma esclusivamente di un "congelamento" dei processi fino a quando l'imputato detiene quella carica.
A voi le conclusioni
«I governi devono essere conformi
alla natura degli uomini governati.»
(Giovanbattista Vico)